Promulgato il Regolamento (EU) n. 805/2011 che sostituisce la Direttiva europea 2006/23/EC sulla “Community air traffic controller licence”.

Il 10 Agosto 2011 la Commissione Europea ha promulgato il Regolamento(EU) n. 805/2011 che sostituisce la Direttiva europea 2006/23/EC sulla “Community air traffic controller licence”, la cui effettiva entrata in vigore è il 30 Agosto 2011. Sottolineiamo come l’UE abbia voluto riaffermare all’interno della stessa quei principi fondamentali dalla nostra Associazione da sempre sostenuti, ovvero:

 “Acknowledging the need to strengthen further the safety culture especially by integrating reliable incident reporting and Just Culture in order to learn from incidents, this Regulation should not establish an automatic link between an incident and the suspension of a licence, rating or endorsement. Revocation of a licence should be considered as the last resort for extreme cases.” 

Ricordiamo, infatti, che il 16 febbraio 2010 la IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera, dopo aver esaminato lo schema di decreto legislativo recante le modifiche e integrazioni al d.lgs n.118/2008 (relativamente alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo, con il quale d.lgs s’intendeva recepire proprio la direttiva europea citata), aveva espresso “PARERE FAVOREVOLE” apportando quasi integralmente tutti i correttivi a più riprese suggeriti da ANACNA ed esposti in maniera dettagliata nell’audizione svoltasi presso la medesima Commissione il giorno 9 febbraio 2010 su richiesta dell’Associazione.

ANACNA espresse a suo tempo enorme soddisfazione per il prestigioso traguardo raggiunto, laddove all’interno del testo del Dlgs n. 68/2010, veniva richiamata la definizione integrale ICAO di JUST CULTURE (da ANACNA già citata nella richiesta di audizione) e, in modo circostanziato, l’efficacia delle segnalazioni degli eventi aeronautici finalizzate a rafforzare i sistemi di sicurezza e prevenire i futuri incidenti ed inconvenienti. Veniva inoltre, da un lato inserito il “dubbio di competenza” (di cui all’art.4 della direttiva europea) come il principale riferimento a cui si debba ispirare il sistema sanzionatorio (e non, certamente, in seguito ad un singolo episodio), dall’altro rigettato dalla Commissione (come da ANACNA più volte sollecitato), l’ipotesi che una sola violazione “gravemente colposa” possa essere sufficiente ad innescare la revoca della licenza. Scompariva, inoltre, il periodo minimo di sospensione della licenza in quanto si ravvisava l'esigenza di attribuire ad ENAC la capacità di valutazione discrezionale della gravità della condotta del controllore del traffico aereo e, veniva previsto, infine, che ENAC fosse coadiuvata nelle attività istruttorie del procedimento sanzionatorio da un funzionario esperto in materia appartenente ad ENAV (per il personale civile) ed all’Aeronautica Militare (per il personale militare).

La soluzione identificata fu da noi giudicata come in grado di valorizzare la professionalità degli operatori e, capace di intervenire con misure sanzionatorie soltanto in caso di violazioni dolose o negligenza professionale. Quale atto finale il 10 maggio 2010 venne pubblicato il D.lgs n. 68/2010, concernente le “modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controlli del traffico aereo”.

Non possiamo che esprimere la più ampia soddisfazione per aver verificato che quanto faticosamente affermato a livello nazionale fosse pienamente conforme al nuovo dettato regolamentare comunitario, riuscendo a fornire un’ulteriore prova che ANACNA si trova sempre sul fronte giusto nella tutela della figura del Controllore del Traffico Aereo.

Condividi