Introduzione di un parametro normativo nella valutazione dell’elemento soggettivo del reato. Art. 3 della legge 8 novembre 2012, n. 189. Interviene la Cassazione Penale.

Alla fine del 2012 l’attività parlamentare ha visto emanata una norma di ragguardevole interesse, seppur indiretto, per la categoria professionale dei controllori del traffico aereo. Si tratta dell’articolo 3 legge n. 189/2012, legge di conversione del decreto legge 13 settembre 2012, n 158 “Balduzzi” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 214 del 13 settembre 2012), recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

 

Il succitato articolo specificatamente riporta: “ L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.”

 

ANACNA, sempre attenta a quanto avviene sia in ambito nazionale che internazionale, anche in questo caso ha seguito sin dall’inizio l’evolversi della materia e, in linea con i principi associativi che le appartengono, sta promuovendo ogni attività idonea all’estensione di siffatto principio di diritto anche alle valutazioni giudiziarie che potrebbe coinvolgere eventi di carattere aeronautico.

 

Affinché ogni associato possa essere informato a proposito dell’evolversi della materia qui di seguito è riportato il testo integrale della nota.

 

Testo Completo: Notizia di decisione n. 2 del 29 gennaio 2013 (Corte cassazione Penale IV Sez.) NOTIZIA DI DECISIONE N. 2 UDIENZA 29 GENNAIO 2013 - DEPOSITO DEL 29 GENNAIO 2013, REATO – ELEMENTO PSICOLOGICO – COLPA – COLPA PROFESSIONALE MEDICA, ART. 3 LEGGE 8 NOVEMBRE 2012, N. 189 - CONSEGUENZE - "ABOLITO CRIMINIS" PARZIALE. La IV sezione penale della Corte di cassazione ha ritenuto che l’art. 3 della legge 8 novembre 2012, n. 189 abbia determinato la parziale abrogazione delle fattispecie colpose commesse dagli esercenti le professioni sanitarie. Si è, infatti, ritenuto che la predetta modifica normativa esclude la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve, che si collochino all’interno dell’area segnata da linee guida o da virtuose pratiche mediche, purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica. In applicazione del principio, è stata annullata con rinvio la condanna per omicidio colposo nei confronti di un medico chirurgo che, nell’esecuzione di un intervento di ernia discale recidivante, aveva leso vasi sanguigni con conseguente emorragia letale: ai fini dell’eventuale applicazione della norma sopravvenuta favorevole, ex art. 2, comma 2, c.p., è stato, infatti, chiesto al giudice di merito di riesaminare il caso per determinare: (i) se esistano linee guida o pratiche mediche accreditate afferenti all’esecuzione dell’atto chirurgico in questione; (ii) se l’intervento eseguito si sia mosso entro i confini segnati da tali direttive e, nel caso affermativo, se nell’esecuzione dell’atto chirurgico vi sia stata colpa lieve o grave.

 

Si tratta, è bene evidenziarlo, di una mera notizia di decisione, cui seguirà il deposito delle motivazioni. Udienza pubblica del 29 gennaio 2013, (Quarta sezione penale, Presidente C. Brusco, Relatore R. Blaiotta).

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