Accolto l'elemento centrale della proposta di modifica suggerita da ANACNA
Il 24 luglio scorso, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) ha pubblicato la versione definitiva del Regolamento "Esercizio del potere sanzionatorio per la violazione del regolamento (UE) 2018/1139 e del regolamento (UE) n. 255/2010".
Nei mesi scorsi, ANACNA si è espressa più volte sul regime sanzionatorio di ENAC:
Nel dicembre del 2017, abbiamo formulato forti riserve sul contenuto del decreto legislativo che lo introduceva (D. Lgs. 173/2017), molto debole sul fronte della Just Culture e sulla distinzione tra honest mistake e comportamenti inaccettabili:
Nella scorsa primavera, dopo la messa in consultazione normativa da parte di ENAC della bozza di regolamento sul regime sanzionatorio, abbiamo suggerito due modifiche sostanziali alla formulazione dell'articolo 4 del regolamento, che tratta della non-punibilità (salvo eccezioni) degli operatori che abbiano segnalato un evento ATS nelle modalità previste dalla normativa europea (e-TOKAI, etc.).
Il contenuto dei nostri suggerimenti è riportato in dettaglio in un articolo pubblicato sul numero di aprile 2019 di "Assistenza al Volo" (pp. 10-12).
https://issuu.com/anacna/docs/aavv2019_01
Nella versione definitiva del Regolamento, ENAC ha accolto in pieno una delle due osservazioni di ANACNA, che suggeriva di riformulare il secondo comma dell'articolo 4. Nella sua stesura originale, infatti, il testo lasciava aperte infinite possibilità di interpretazione degli eventi aeronautici, affidando a valutazioni necessariamente soggettive la quantificazione della gravità dell'evento, e creando quindi grandissima incertezza sulla punibilità o meno dell'operatore.
Se questo può sembrare un aspetto prettamente giuridico e di poco conto, è sufficiente pensare al recente caso di sottoseparazione nei cieli svizzeri per capire che non è così. Valutato da qualunque professionista come un evento "indesiderato ma normale" – i cui effetti dannosi sono stati annullati dal TCAS e dall'STCA – l'evento svizzero è stato invece giudicato meritevole di condanna, passata ormai in giudicato, da parte del Tribunale Federale Svizzero.
http://anacna.it/anacna-news/588-just-culture.html
Non è stato modificato, invece, il primo comma dell'articolo 4, anch'esso oggetto di una nostra proposta di modifica. Malgrado il comma in questione ricalchi precisamente la formulazione utilizzata dalle norme europee sulla tutela del reporter, rimaniamo convinti dell'opportunità di eliminare l'avverbio esclusivamente, per evitare fraintendimenti sul perimetro della non punibilità.
Confidando nella possibilità di ulteriori revisioni del testo del regolamento, ANACNA non può che esprimere grande soddisfazione per l'accoglimento da parte di ENAC del punto centrale delle sue proposte di modifica.