foto: NATS

Il 4 agosto 2024 è entrato in vigore il nuovo regolamento europeo REG(EU)2023/893.

Questo regolamento modifica il REG(EU)2015/340 in tema di prerogative tecniche e procedure amministrative per il rilascio e il mantenimento delle licenze e i certificati  ATCO.

È stato composto da EASA ad aprile 2023, implementato dalla Commissione Europea nel maggio 2023 e, come scritto, andato in vigore a partire dal 4 agosto 2024.

Nasce dall’esigenza di integrare le normative militari a quelle civili per uniformare la categoria e contiene delle grandi novità che coinvolgono tutti i controllori del traffico aereo

  • L’abilitazione Aerodrome Control Instrument (ADI) viene rinominata Aerodrome Control (ADC)
  • L’abilitazione Aerodrome Control Visual (ADV) viene eliminata
  • Non verranno più concesse le seguenti specializzazioni di abilitazione:
    • Air Control (AIR)
    • Ground Movement Control (GMC)
    • Tower Control (TWR)
    • Ground Movement Surveillance (GMS)
    • Aerodrome Radar Control (RAD)
    • Terminal Control (TCL)
  • Le prerogative delle specializzazioni di abilitazione AIR, GMC e TWR fanno parte della abilitazione ADC. In caso di personale che opera solo Ground o solo Air Control saranno indicate delle limitazioni sulla specializzazione di unità operativa
  • Le prerogative di GMS saranno incorporate nella specializzazione di unità operativa
  • La specializzazione di abilitazione RAD viene rinominata Aerodrome Control Surveillance (SUR)
  • Le prerogative della specializzazione di abilitazione Terminal Control (TCL) viene incorporata nella specializzazione di unità operativa associato alla abilitazione APS o ACS.

È previsto comunque un periodo di transizione di due anni, fino al 5 agosto 2027, affinché tutte le licenze vengano riallineate alle nuove diciture.

Ci sono poi una serie di novità varie.

Viene specificato che un controllore che esercita le proprie competenze in uno Stato con una autorità competente per il rilascio della licenza diverso da quella che gli ha rilasciato la licenza deve richiedere un cambiamento all’autorità competente dello Stato in cui esercita. Sono esclusi da questo obbligo studenti, istruttori e assessor.

L’idoneità medica ad esercitare non è richiesta agli istruttori e agli assessor ai simulatori o nel pre-OJTI.

Inoltre, sempre per esercitare come istruttore ai simulatori, è sufficiente un anno di esercizio delle proprie competenze se così richiesto ad ENAC dall’organizzazione training.

In ultimo, si possono rinnovare le competenze OJTI anche se non si sono esercitate le competenze nei due anni precedenti.

Altre modifiche hanno impatto più sulla organizzazione del training che sui controllori in prima linea.

Il passaggio successivo vedrà l’anno prossimo una riscrittura degli UCS che potrebbe presentare delle novità interessanti in linea con il documento di ANACNA sulle policy sulle specializzazioni di unità operativa (unit endorsement) del 2023. Vi terremo aggiornati.

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