STATUTO ANACNA

COSTITUZIONE SEDE ED OGGETTO

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita in Roma l'Associazione Nazionale Assistenti e Controllori della Navigazione Aerea, definita in breve ANACNA, ente no profit.
L'Associazione è regolata dal presente Statuto e dalla normativa vigente applicabile.
L'Associazione svolge la propria attività nell'ambito territoriale nazionale.

ARTICOLO 2 – SEDE SOCIALE

La sede dell'Associazione è stabilita in Roma.

ARTICOLO 3 – DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4 - LOGO ANACNA

L'Associazione si è dotata di un logo registrato.

ARTICOLO 5 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione non ha fini di lucro è apartitica ed apolitica.
L'Associazione ha lo scopo di promuovere, in collaborazione con tutti gli organismi e realtà interessate alle problematiche di gestione del traffico aereo:

  1. l'efficienza e la sicurezza della navigazione aerea;
  2. lo sviluppo dei mezzi e delle procedure adatte o necessarie per una sicura, economica ed efficiente gestione del traffico aereo, in campo nazionale e internazionale;
  3. un continuo aggiornamento tecnico-professionale di tutto il personale che fornisce i servizi del traffico aereo.

Per tali scopi l'Associazione, nel quadro delle proprie attività di proposizione, e soluzione, potrà:

  1. presentare proposte e suggerimenti per la soluzione in campo nazionale dei problemi concernenti i servizi di gestione del traffico aereo, tenendo presenti quelli che devono essere gli indirizzi e le finalità dei servizi intesi quale componente del trasporto aereo in generale;
  2. presentare proposte e suggerimenti per il miglioramento delle procedure e delle installazioni tecniche;
  3. prestare la propria consulenza professionale e fornire la propria collaborazione, anche con la stipula di protocolli, a tutti i Soggetti (Università, Pubblica Amministrazione, organi di stampa, ecc.) interessati allo sviluppo ed alla sicurezza del trasporto aereo;
  4. facilitare lo scambio di esperienze tecnico-professionali tra il personale dei servizi del traffico aereo in Italia ed all'estero;
  5. collaborare con le associazioni consorelle degli altri paesi; diffondere, con i mezzi più opportuni, la conoscenza dei problemi dell'assistenza al volo;
  6. proporre provvedimenti e prestare tutta la possibile assistenza e presenza in tutte le sedi nelle quali vengono definiti lo status giuridico e gli aspetti organizzativi concernenti l'esercizio dell'attività relativa ai servizi del traffico aereo;
  7. favorire scambi e/o collaborazione con altre associazioni di settore o settori limitrofi per oggetto e scopo sociale.
  8. proporre e/o promuovere corsi, stage, aggiornamento e consulenza nel settore d'interesse dell'associazione;
  9. svolgere attività commerciale in occasione di campagne di promozione, fiere, promozione e vendita di gadget di modico valore. Tale attività non potrà comunque superare il 50% dei proventi annuali, pena la perdita della qualifica di ente no profit e le agevolazioni fiscali che ne derivano. Si specifica che le prestazioni di servizi previste al punto 8 non concorrono in nessun caso a formare reddito commerciale, essendo tipiche dell'attività dell'associazione.

DEGLI ASSOCIATI

ARTICOLO 6 – ASSOCIATI

Gli Associati appartenenti all'Associazione sono di due tipi:

  • ASSOCIATI ORDINARI: coloro che forniscono i servizi della Navigazione Aerea (ATCO, EAV, ATA, FISO, TM)*
  • ASSOCIATI ONORARI: le persone fisiche, personalità politiche e tecniche, che contribuiscono allo sviluppo del trasporto aereo e, in particolare, all'immagine dell'Associazione o delle figure professionali che questa tutela. Tale qualifica è attribuita su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, di seguito CDN, che è autorizzato a nominare fino a 5 Associati onorari, per singolo mandato e per particolari meriti connessi alle finalità dell'Associazione.

La richiesta d'iscrizione all'Associazione è inoltrata alla Segreteria tramite modulo cartaceo o elettronico disponibile sul sito internet.
Il CDN, ricevuta la richiesta, verifica il rispetto dei requisiti di cui agli art. 6 e 7 e approva o rifiuta l'ammissione. In caso di rifiuto la motivazione deve essere comunicata per iscritto al richiedente. Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione il candidato dichiara di aver letto e compreso lo Statuto ed il Regolamento Interno dell'Associazione.

*ATCO: Air Traffic Control Officer/Controllore del Traffico Aereo, EAV: Esperto Assistenza al volo, ATA: Assistente al Traffico Aereo; FISO: Flight Information Service Officer/Operatore del Servizio Informazioni Volo; TM: Tecnico Meteorologo.

ARTICOLO 7 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Ogni Associato Ordinario ha diritto a:

  1. Esprimere direttamente o attraverso delega, con le modalità previste nel Regolamento Interno, il proprio voto per le attività associative di cui all'articolo 5 del presente Statuto;
  2. Votare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e del Regolamento interno e del bilancio;
  3. Votare per la nomina degli organi associativi con la sola esclusione del Comitato Esecutivo, di seguito denominato ESE (art.15 presente Statuto);
  4. Ricevere l'assistenza tecnico-professionale relativa al campo in cui opera;
  5. Ricevere supporto ai fini dell'assistenza legale nei termini stabiliti dal CDN con apposita delibera ad inizio di ogni mandato;
  6. Contribuire all'elaborazione delle decisioni dell'Associazione, della struttura organizzativa della stessa, partecipando alla discussione nelle Assemblee o fornendo al CDN il proprio contributo attraverso i canali di comunicazione associativi.
  7. Rappresentare temporaneamente, su mandato del CDN, l'Associazione per specifiche attività.

Associati Onorari:
Gli Associati Onorari non sono soggetti al pagamento di quote associative; tale qualifica è un'onorificenza che non comporta l'acquisizione di alcun diritto.
Gli Associati Onorari non sono eleggibili a membri del CDN.
Ogni Associato deve:

  1. adoperarsi per il conseguimento dei fini previsti dallo Statuto, cooperando sempre nell'interesse dell'Associazione;
  2. osservare il presente Statuto e le deliberazioni che, in base allo Statuto stesso, vengono adottate dai competenti organi dell'Associazione;
  3. tenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e dei colleghi;
  4. versare all'Associazione la quota ordinaria annuale;
  5. se designato, rappresentare l'Associazione, accettare i limiti del mandato dato dal CDN ed impegnarsi a perseguire gli obiettivi in esso definiti.

Il CDN può deliberare l'espulsione di un Associato nei seguenti casi:

  1. Immoralità;
  2. Condanne penali;
  3. Interdizione dai pubblici uffici;
  4. Attività contrarie agli interessi dell'Associazione o comunque in contrasto con il presente Statuto;
  5. Mancato pagamento della quota ordinaria.

L'Associato Ordinario o Onorario che intenda rinunciare alla qualifica di Associato può presentare specifica domanda scritta entro il 30 novembre.
In nessun caso sarà corrisposto il rimborso delle quote associative versate.

ORGANI SOCIALI E LORO FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 8 - ORGANI ASSOCIATIVI

Sono Organi dell'Associazione:

  1. Assemblea degli Associati/Congresso dei Delegati;
  2. Consiglio Direttivo Nazionale;
  3. Collegio dei Sindaci (organo facoltativo);
  4. Collegio dei Probiviri (organo facoltativo);

L'elezione degli organi associativi di cui ai punti 2, 3 e 4 avviene nel rispetto delle modalità di votazione descritte nel presente statuto.
La partecipazione agli organi associativi indicati nei punti 2, 3, 4 deve ritenersi incompatibile con cariche ricoperte in organi e comitati direttivi/esecutivi di organizzazioni politiche e sindacali.

ARTICOLO 9 – CARICHE SOCIALI

Sono Cariche Sociali dell'Associazione:

  1. Presidente;
  2. Vice Presidente;
  3. Segretario Generale;
  4. Vice Segretario;
  5. Tesoriere;

Le predette cariche devono ritenersi incompatibili con:

  • cariche ricoperte in organi e comitati direttivi/esecutivi di organizzazioni politiche e sindacali e/o
  • mansioni di responsabile di funzione, equivalente o superiore presso enti fornitori dei servizi della navigazione aerea e/o aziende del settore.

I membri del CDN sono rieleggibili alle cariche sociali dei punti 1, 2, 3 e 4 per un massimo di quattro mandati consecutivi, di cui massimo due consecutivi per ciascun ruolo, salvo casi eccezionali che impediscano il regolare svolgimento del CDN stesso.

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI, CONGRESSO DEI DELEGATI E LORO CONVOCAZIONE

L'Assemblea degli Associati deve essere convocata almeno una volta l'anno dal CDN, che ne stabilisce anche l'ordine del giorno.

L'Assemblea degli Associati è convocata mediante:

  • la pubblicazione di avviso sul sito web associativo; oppure
  • l'affissione di avviso sulle bacheche delle sezioni locali; oppure
  • inserto sulla rivista dell'associazione;

e per ogni singolo Associato mediante:

  • comunicazione a mezzo posta elettronica personale; oppure
  • tramite sms o applicazioni smartphone per la comunicazione.

Tutte le comunicazioni di cui al comma precedente devono essere inviate almeno trenta (30) giorni prima della data dell'evento.
Per motivi di natura organizzativa e/o quando il numero degli Associati è superiore a 150 unità, in sostituzione e con le stesse modalità dell'Assemblea, il CDN convoca il Congresso dei Delegati.
A tal fine gli Associati Ordinari delegano un loro rappresentante che viene eletto tramite delega/procura nell'ambito della sezione locale. Il Rappresentante Locale invia l'elenco nominativo dei delegati alla Segreteria associativa almeno venti (20) giorni prima della data di inizio del Congresso dei Delegati.
La rappresentanza in Assemblea o al Congresso non è concessa ai membri degli Organi dell'Associazione.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI E CONGRESSO DEI DELEGATI: COMPOSIZIONE, COMPITI E FUNZIONAMENTO

L'Assemblea degli Associati è costituita dagli Associati Ordinari.
Il Congresso dei Delegati è costituito dai Rappresentanti Delegati dell'Associazione, secondo le deleghe conferite dalle sezioni periferiche ANACNA, se in regola con il pagamento delle quote sociali.
La proporzionalità nelle deleghe si deve considerare nella misura dei quindicesimi dei componenti la sezione approssimata per arrotondamento alla cifra intera, per un massimo di venti (20) Delegati, in accordo alla seguente tabella:


Associati

Delegati

Associati

Delegati

Associati

Delegati

Associati

Delegati

Associati

Delegati
<=22 1 68 – 82 5 128–142 9 188-202 13 248-262 17
23 – 37 2 83 – 97 6 143-157 10 203-217 14 263-277 18
38 – 52 3 98 – 112 7 158-172 11 218-232 15 278-292 19
53 - 67 4 113 - 127 8 173-187 12 233-247 16 293 o più 20


Gli Associati Delegati esercitano il loro mandato di rappresentanza nell'ambito del Congresso e per le finalità congressuali.
Almeno venticinque (25) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea degli Associati o del Congresso dei Delegati, sarà inviato a tutti gli Associati l'ordine del giorno con data, luogo e argomenti da discutere, indicati dal CDN.
Nessun argomento può essere discusso in Assemblea degli Associati o al Congresso dei Delegati se non è incluso nell'ordine del giorno, ad eccezione di quelli proposti da almeno un decimo degli Associati, ovvero 10 Delegati, che inviino richiesta scritta alla Segreteria almeno quindici (15) giorni prima della data dell'Assemblea degli Associati o del Congresso dei Delegati.
L'Assemblea degli Associati o il Congresso dei Delegati sono validamente costituiti quando è presente la maggioranza assoluta rispettivamente degli Associati o degli Associati Delegati.
Ogni Associato, Ordinario o Delegato, ha diritto ad un solo voto.
Le votazioni possono aver luogo per alzata di mano, per appello nominale e per scrutinio segreto, secondo le decisioni che prenderà di volta in volta il Presidente dell'Assemblea degli Associati o del Congresso dei Delegati.
Le deliberazioni dell'Assemblea o del Congresso sono prese a maggioranza semplice di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati rappresentati. In seconda convocazione la deliberazione, presa a maggioranza semplice dei presenti, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, le Cariche Sociali ed i Consiglieri non hanno diritto di voto.
Le votazioni per le elezioni degli organi dell'Associazione hanno luogo a scrutinio segreto.
Le votazioni per le modifiche allo Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione, hanno sempre e soltanto luogo mediante votazione ad alzata di mano dei presenti e con voto palese degli eventuali partecipanti in via telematica.
I bilanci/rendiconti consuntivo e preventivo sono approvati dagli Associati in occasione dell'Assemblea degli Associati, o del Congresso dei Delegati, per alzata di mano e con voto palese degli eventuali partecipanti in via telematica.
L'Assemblea degli Associati o il Congresso dei Delegati elegge il Presidente dell'Assemblea, il Segretario dell'Assemblea e due scrutatori, per alzata di mano e con voto palese degli eventuali partecipanti in via telematica. Il Presidente ed il Segretario sono diversi da quelli del CDN.
L'Assemblea degli Associati o il Congresso dei Delegati elegge i membri del CDN tra gli Associati Ordinari in regola con i pagamenti della quota associativa ed iscritti all'Associazione da almeno due anni solari continuativi.

ARTICOLO 11 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI O CONGRESSO DEI DELEGATI: CONVOCAZIONE.

L'Assemblea degli Associati, o il Congresso dei Delegati, sono convocati mediante pubblico avviso e comunicazione diretta ad ogni Associato secondo le modalità di cui all'art. 10 del presente Statuto.
L'Assemblea degli Associati o il Congresso dei Delegati sono convocati
dal CDN:

  1. entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio; e
  2. in via ordinaria alla naturale scadenza del mandato; o
  3. in via straordinaria se la richiesta viene fatta da almeno 5 consiglieri nazionali;

oppure:

  1. quando se ne ravvisa la necessità;
  2. su richiesta motivata di almeno un decimo degli Associati; o
  3. di 30 Associati Delegati.

La richiesta deve essere motivata mediante avviso comunicato alla Segreteria, contenente la proposta di Ordine del giorno. In tal caso l'Ordine del giorno deve essere trasmesso almeno trenta (30) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea degli Associati o per il Congresso dei Delegati.
L'Assemblea degli Associati, e per essa il Congresso dei Delegati:

  1. fissa le direttive per tutte le attività dell'Associazione, eccetto quelle assegnate alla competenza del CDN, secondo l'articolo 14 del presente Statuto;
  2. elegge i membri del CDN;
  3. elegge i membri del Collegio dei Sindaci (organo facoltativo);
  4. elegge i membri del Collegio dei Probiviri (organo facoltativo);
  5. discute e delibera relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per Statuto;
  6. stabilisce, su proposta del CDN uscente, la misura dei contributi dovuti dagli Associati;
  7. approva il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio;
  8. approva altre eventuali proposte avanzate dal CDN;
  9. delibera sulle proposte di modifica al presente Statuto;
  10. delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

Le riunioni dell'Assemblea degli Associati o del Congresso dei Delegati vengono trascritte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente entrambi nominati con le modalità previste dal Regolamento Interno.
A tale verbale si allegano le eventuali deliberazioni, gli esiti delle elezioni ed i bilanci approvati dall'Assemblea degli Associati o del Congresso dei Delegati.
Il verbale è raccolto in un "Libro Verbali" presso la sede dell'Associazione, ed ogni Associato che ne faccia richiesta può consultarlo.

ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria, convocata ai sensi dell'articolo 11, delibera sulle modificazioni dello Statuto, sul versamento di una quota straordinaria, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ARTICOLO 13 - VERBALIZZAZIONI DELL'ASSEMBLEA O DEL CONGRESSO

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea degli Associati o del Congresso dei Delegati dovranno essere riportate su un apposito "Libro Verbali" a cura del Segretario dell'Assemblea o del Congresso e da questi sottoscritte insieme al Presidente dell'Assemblea o del Congresso.
Le delibere dell'Assemblea degli Associati o del Congresso dei Delegati sono rese note mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE (CDN)

Il CDN è composto da 11 Consiglieri eletti tra gli Associati Ordinari, dall'Assemblea degli Associati ovvero dal Congresso dei Delegati.
Il CDN nomina le cariche Sociali in accordo al presente Statuto.
Il CDN dura in carica tre anni ed è l'organo esecutivo dell'Associazione.
I poteri di nomina di rappresentanza nonché di tutela dell'immagine dell'Associazione, compreso il logo ufficiale, sono esercitati dal CDN, nel rispetto del mandato congressuale e del presente Statuto.
Il CDN coordina le attività dell'Associazione espletando tutti gli affari interni ed esterni e svolge tutte le attività eventualmente delegategli dal Congresso.
Il Regolamento interno definisce l'organizzazione e le modalità di funzionamento del CDN.

IL PRIMO CDN

Il primo CDN che segue l'Assemblea degli Associati o il Congresso dei Delegati avviene in presenza ed è convocato dal Segretario Generale uscente in coordinamento con il Consigliere Decano eletto, ossia il membro con la maggiore anzianità associativa continuativa (anno, mese, giorno), tra gli eletti.
Il Consigliere Decano è il Presidente della seduta e sceglie il Segretario verbalizzante tra i presenti.
Il Consigliere Decano propone ai membri del CDN i nominativi dei candidati alle cariche sociali, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto.
Il primo CDN nomina le cariche sociali ed il Comitato Esecutivo.

COMPITI E FUNZIONAMENTO

Il CDN coordina le attività dell'Associazione espletando tutti gli affari interni ed esterni e svolge tutte le attività eventualmente delegategli dall'Assemblea degli Associati o dal Congresso dei Delegati.
Il CDN, all'inizio di ogni mandato, concorda le metodologie di coordinamento tra le Cariche sociali e di comunicazione interna.
I membri del CDN possono essere rieletti.
Il CDN si riunisce almeno tre volte l’anno.
Viene convocato mediante avviso scritto, da recapitarsi ai Consiglieri almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta, in alternativa, il CDN potrà essere convocato tramite forme telematiche, in particolare tramite e-mail con conferma dell'avvenuto recapito del messaggio quattro (4) giorni prima della riunione.
La mancata partecipazione di un componente del CDN a tre (3) sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica rivestita nell'organo dell'Associazione, salvo giustificati motivi posti alla valutazione del CDN.
Ad ogni riunione ordinaria dell'Assemblea degli Associati o del Congresso dei Delegati, il CDN deve dar conto dell'attività dell'Associazione e presentare un rapporto sull'attività del CDN stesso.
Le delibere del CDN sono prese a maggioranza semplice.
Le riunioni del CDN vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario del CDN e sottoscritto dal Presidente del CDN, entrambi nominati dai Consiglieri all'inizio della seduta.
Qualora ritenuto opportuno è possibile partecipare alla seduta anche in via telematica; tale modalità verrà indicata nella convocazione e riportato nel verbale di riunione.
Il verbale di riunione di ogni seduta del CDN è raccolto in un libro verbali presso la sede dell'Associazione, ed è consultabile nella sezione del sito riservata agli Associati.
Per la rapida attuazione delle proprie decisioni si avvale di un Comitato Esecutivo, di seguito denominato ESE, eletto nel suo interno.
In caso di assenza, impedimento, carica vacante o dimissioni dei ricoprenti le cariche sociali previste all'articolo 9 dello Statuto è facoltà del CDN attribuire, in tutto o in parte, le funzioni ed i poteri delle stesse cariche ad altri membri componenti del Consiglio anche temporaneamente.
La carica di membro del CDN deve ritenersi incompatibile con cariche ricoperte in organi e comitati direttivi/esecutivi di organizzazioni politiche e sindacali.

INCARICHI AI CONSIGLIERI NAZIONALI

Su proposta del Segretario Generale, il CDN delibera eventuali specifici incarichi ai singoli Consiglieri nazionali.

DECADENZA, DIMISSIONI, FIDUCIA DEI CONSIGLIERI NAZIONALI

Gli appartenenti al CDN possono:

  1. perdere la compatibilità con l'incarico;
  2. richiedere la fiducia: quando un membro del CDN richiede la fiducia del CDN, quest'ultimo delibera a maggioranza qualificata indicata in 8/11 (otto undicesimi);
  3. essere sfiduciati: quando il CDN, riunito in tutti i suoi componenti, delibera la sfiducia con maggioranza qualificata indicata in 8/11 (otto undicesimi), il membro del CDN rimette il mandato allo stesso. I membri del CDN possono richiedere la sfiducia nei confronti del singolo consigliere che adotta un comportamento non conforme alle procedure interne che il CDN ha stabilito al momento del suo insediamento. La richiesta deve essere proposta da almeno 5 consiglieri.
  4. dimettersi: quando un membro del CDN rimette le dimissioni scritte, queste sono irrevocabili dal momento della loro ricezione, se conseguenza di quanto indicato nei punti a), b) e c).

In caso di mancata fiducia o dimissioni dall'incarico, o di perdita della compatibilità, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto di uno o più Consiglieri Nazionali, questi saranno sostituiti da quei candidati non eletti che hanno ottenuto il più alto numero di voti. In caso di parità, varrà l'anzianità associativa maggiore (anno, mese, giorno) e quindi l'anzianità anagrafica.

VALIDITÀ DEL CDN

Il CDN è validamente costituito ed atto a deliberare quando sono presenti, fisicamente o in via telematica, almeno sette (7) membri.

ARTICOLO 15 - COMITATO ESECUTIVO (ESE)

L'Associazione si avvale di un Comitato Esecutivo per lo svolgimento delle decisioni del CDN.

COMPOSIZIONE

L'ESE è composto da cinque (5) membri. Ne fanno parte il Segretario Generale, il Vice Segretario nonché tre (3) membri del CDN.
Il Comitato Esecutivo si riunisce su proposta del Segretario Generale per l'esecuzione dei deliberati del CDN o per la adozione di provvedimenti aventi carattere d'urgenza ed è validamente costituito quando partecipano tutti i membri.

FUNZIONAMENTO

È ammesso qualsiasi metodo di partecipazione all'ESE.
Le decisioni dell'ESE sono prese a maggioranza semplice e dovrà esserci sempre la loro tracciabilità.
Del proprio operato l'ESE risponde al CDN.

ARTICOLO 16 - COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è organo facoltativo.
Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea degli Associati o dal Congresso dei Delegati tra gli Associati Ordinari che non ricoprono cariche a livello nazionale in seno all'Associazione.
Ha il compito di controllare l'attività amministrativa dell'Associazione nonché la regolarità di tutte le spese.
I membri del Collegio durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Si riunisce entro trenta (30) giorni dalla sua nomina ed elegge, nel suo seno, un presidente che espleta le sue funzioni in coordinamento con il CDN.
Accompagna con una relazione il rendiconto finanziario annuale da sottoporre al CDN e da presentare nell'Assemblea degli Associati o nel Congresso dei Delegati.
È convocato dal Presidente del Collegio almeno una volta all'inizio di ogni anno, per autorizzare il Tesoriere alla chiusura del bilancio dell'anno passato e per approvare il preventivo dell'anno in corso.
È convocato necessariamente almeno quindici (15) giorni prima della data di deposito del bilancio presso la sede dell'Associazione.
Il Regolamento Interno definisce l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Collegio.

ARTICOLO 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è organo facoltativo.
Il Collegio dei probiviri è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea degli Associati fra gli Associati stessi. I membri del Collegio durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.
Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli Associati, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'Associazione, e fra Associazione ed gli Associati. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello Statuto e del Regolamento.
La carica di membro del Collegio dei probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.
Esso decide sui provvedimenti disciplinari e di sospensione da adottare a carico degli Associati per infrazioni di natura associativa nonché sui casi di espulsione contemplati dall'articolo 7 dello Statuto, su segnalazione dell'Assemblea e/o del CDN.

DEI LIBRI

ARTICOLO 18 - I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

  1. il libro degli Associati;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale;
  4. il libro giornale della contabilità sociale;
  5. il libro dell'inventario;

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati e vidimati da un notaio in ogni pagina.
Nel caso in cui l'Associazione svolga attività commerciale, tale attività va annotata separatamente tramite appositi conti distinti da quelli relativi all'attività tipica svolta dell'Associazione.

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 19 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal CDN tra i propri membri.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Egli rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione, nel rispetto delle linee politiche dettate dall'Assemblea degli Associati o dal Congresso dei Delegati e di gestione definite dal CDN.
Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica quanto il CDN e sono riconfermabili in tali ruoli per un massimo di due mandati consecutivi.

ARTICOLO 20 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale viene eletto dal CDN tra i suoi membri.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, il Segretario Generale resta in carica quanto il CDN ed è riconfermabile in tale ruolo per un massimo di due mandati consecutivi.
Il Segretario Generale ha il compito di coordinare tutte le attività dell'Associazione.
Il Segretario, nella sua azione di coordinamento, può richiedere la collaborazione di tutti gli eletti agli organi ed alle cariche dell'Associazione.

ARTICOLO 21 - VICE SEGRETARIO

Il Vice Segretario viene eletto dal CDN tra i suoi membri.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, il Vice Segretario resta in carica quanto il CDN ed è riconfermabile in tale ruolo per un massimo di due mandati consecutivi.
Il Vice Segretario collabora con il Segretario Generale e lo sostituisce in caso di assenza. In particolare il Vice Segretario è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del libro delle policy associative di cui al Regolamento Interno.

ARTICOLO 22 - TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal CDN tra gli Associati Ordinari.
Esplica le sue funzioni alle dirette dipendenze del CDN in accordo a quanto previsto dal Regolamento e dura in carica quanto il CDN.
Egli partecipa alle riunioni del CDN senza diritto al voto ed in particolare ha il compito di:

  • Pianificare i movimenti finanziari a breve termine;
  • Monitorare il rischio di liquidità;
  • Autorizzare, come il Presidente ed il Segretario, gli incassi e i pagamenti.

ARTICOLO 23 – COORDINATORE

Il Coordinatore viene eletto dal CDN tra i suoi membri.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, il Coordinatore resta in carica quanto il CDN.
Il Coordinatore in particolare ha il compito di coordinare l'attività delle commissioni secondo quanto previsto dal Regolamento Interno.

ARTICOLO 24 - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è costituita sulla base di organizzazioni di Sezioni periferiche.

ARTICOLO 25 - AGGREGAZIONE DI SEDI PERIFERICHE

La sede periferica si costituisce là dove almeno un socio intenda contribuire al perseguimento degli scopi associativi di cui all'articolo 5. È data ampia facoltà alle sezioni periferiche di trattare congiuntamente problematiche professionali d'interesse territoriale.
In tali circostanze l'attività sarà coordinata dal Direttore della Commissione pertinente in accordo alle modalità stabilite di volta in volta dal CDN.

ARTICOLO 26 - SEZIONI PERIFERICHE – ORGANIZZAZIONE E RAPPRESENTANZA DI SEZIONE

Nel caso di più Associati appartenenti ad una stessa sezione periferica, può essere eletto un Rappresentante di Sezione.
Tale carica deve ritenersi incompatibile con:

  • cariche ricoperte in organi e comitati direttivi/esecutivi di organizzazioni politiche e sindacali e/o
  • mansioni di responsabile di funzione, equivalente o superiore presso enti fornitori dei servizi della navigazione aerea e/o aziende del settore.

Il Rappresentante di Sezione deve:

  • Coordinare le attività locali tenendo informati gli organi centrali dell'Associazione;
  • Istituire un Regolamento Interno per il funzionamento della Sezione Periferica tenendo conto di quanto previsto nel Regolamento ANACNA.
  • Rappresentarla in sede nazionale.

Gli appartenenti alla Sezione Periferica, per le finalità indicate al presente articolo, dovranno eleggere i propri Delegati secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.

SEZIONI PERIFERICHE

Per l'organizzazione delle sezioni si rimanda al regolamento interno.

ARTICOLO 27 - ORGANIZZAZIONE DELLE COMMISSIONI - COSTITUZIONE E NOMINE

Per il raggiungimento degli scopi sociali sono costituite le seguenti Commissioni:

  1. tecnica;
  2. giuridica;
  3. esteri;
  4. stampa;
  5. comunicazione;
  6. web.

Si rimanda al regolamento per le modalità di costituzione e nomina delle Commissioni.

ARTICOLO 28 – GRATUITÀ DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico autorizzato dal CDN e/o ESE nel rispetto del Regolamento Interno.

REVISIONE DELLO STATUTO

ARTICOLO 29 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza fisica o in via telematica di almeno tre quarti degli Associati, ovvero degli Associati Delegati, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti fisicamente o in via telematica.
La modifica al presente statuto deve essere condotta secondo le procedure riportate nel Regolamento interno.

ARTICOLO 30 - ADOZIONE DELLO STATUTO

Le modifiche allo Statuto entrano in vigore il giorno d'insediamento del primo Consiglio Direttivo Nazionale successivo alla sua approvazione e non hanno alcun valore retroattivo.

ARTICOLO 31 - APPROVAZIONE DELLO STATUTO

Questo Statuto è stato adottato dall'Assemblea costituita a Roma il 24 agosto 1959. Esso comprende, inoltre, le modifiche e le aggiunte approvate dall'Assemblea generale riunitasi a Roma il 24 novembre 1963, dall'Assemblea Generale riunitasi a Roma il giorno 11 giugno 1968, dall'Assemblea Generale riunitasi a Roma i giorni 3 e 4 dicembre 1977, dall'Assemblea Generale riunitasi a Roma il 21 maggio 1983, dal Congresso dei Delegati tenutosi a Roma il 24 aprile 1985, dal Congresso dei Delegati tenutosi a Roma il 6 giugno 1987, dal Congresso dei Delegati tenutosi ad Abano Terme il 15 febbraio 1992, dal Congresso dei Delegati tenutosi a Milano il 10 dicembre 1994, dal Congresso dei Delegati tenutosi a Roma il 1 dicembre 2011, dal Congresso dei Delegati tenutosi a Milano il 06 aprile 2016 e dal Congresso Straordinario dei Delegati tenutosi in via telematica il 30 Giugno 2021.

DEL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

ARTICOLO 32 - FUNZIONAMENTO E QUOTE

Alle spese occorrenti per un normale funzionamento dell'Associazione, si provvede attraverso le quote annuali di adesione degli Associati nonché di tutti i proventi che essa potrà reperire, secondo i limiti ed i metodi previsti dalla normativa in vigore.
È garantita l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

ARTICOLO 33 - POTERI DI SPESA

Nell'ambito delle attività deliberate dal CDN solo il Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere, possono impegnare disgiuntamente l'Associazione, secondo le modalità previste dal Regolamento Interno, per spese superiori all'importo stabilito all'inizio di ogni anno solare dal CDN stesso.

ARTICOLO 34 - BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

I bilanci dell'Associazione sono composti da un rendiconto economico e finanziario: il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione. Le relazioni di accompagnamento ai rendiconti vanno esposte dal Presidente dell'Associazione unitamente a una relazione etica sull'andamento e le linee guida dell'Associazione.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni posseduti e la liquidità disponibile dell'Associazione.
I bilanci si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
L'Assemblea degli Associati o il Congresso dei Delegati si riunisce entro 4 mesi dalla chiusura del bilancio.
I bilanci, predisposti dal Tesoriere anche con il supporto di professionisti esterni, e verificati dal Collegio dei Sindaci, sono approvati dall'Assemblea degli Associati o dal Congresso dei Delegati.
I bilanci consuntivo e preventivo sono depositati presso la sede dell'Associazione almeno 30 giorni prima dell'Assemblea degli Associati, o del Congresso dei Delegati, e possono essere consultati da ogni Associato.

ARTICOLO 35 - DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILE

L'Associazione non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la loro destinazione o la loro distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 36 - PATRIMONIO

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività:

  1. dai contributi degli Associati;
  2. dai beni acquistati con gli stessi contributi;
  3. dai proventi per prestazioni di servizi vari agli Associati;
  4. dalle entrate derivanti da prestazioni fornite agli Associati e/o terzi in via marginale ed occasionale;
  5. dalle donazioni, sponsorizzazioni o lasciti da terzi.

ARTICOLO 37 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio Associativo ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito il parere del Collegio dei Sindaci e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 38 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati presenti all'Assemblea degli Associati o al Congresso dei Delegati.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra gli amministratori ed gli Associati, stabilendone i poteri.
In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe.

ARTICOLO 39 - DISCIPLINA

Per quanto non espressamente previsto né disciplinato dal presente Statuto, si applicano le norme di cui al Codice Civile e le vigenti leggi in materia di enti non profit.
Il regolamento di attuazione dello statuto viene emanato a cura dell'Assemblea degli Associati o del Congresso dei Delegati con atti indipendenti dal presente statuto.

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