REGOLAMENTO INTERNO

ARTICOLO 1 - SCOPO

Il presente Regolamento Interno definisce il funzionamento e l'organizzazione dell'Associazione ed integra quanto previsto nello Statuto.

ARTICOLO 2 - ORGANI ASSOCIATIVI

1. NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE

Durante l'Assemblea degli Associati o il Congresso dei Delegati è nominata una Commissione Elettorale che assicura lo svolgimento delle elezioni del CDN, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto Dell'Associazione e dal presente Regolamento.

2. VERIFICA DEL NUMERO DEGLI ASSOCIATI/ASSOCIATI DELEGATI

Il Segretario Generale ed un Consigliere del CDN uscente verificano il numero degli Associati Delegati presenti e collegati in via telematica, la loro legittimazione a votare e consegnano ai presenti le schede di votazione firmate dal Segretario Generale e dal Consigliere stesso. Inoltre verificano, personalmente o con l’aiuto di personale tecnico, che il sistema di votazione in via telematica sia funzionante. Ai candidati deve essere ricordato che alla carica di membro del CDN possono proporsi esclusivamente gli iscritti all'Associazione da almeno due anni solari continuativi, con i limiti indicati negli art. 8 e 9 dello Statuto.

3. CONTROLLO DELLE SCHEDE

Non si può procedere alla votazione se non quando, da un controllo effettuato, non risultino consegnate tante schede di votazione quanti sono gli Associati Delegati presenti.

4. LISTA DELLE CANDIDATURE E PREFERENZE

La lista dei candidati al Consiglio Direttivo Nazionale deve essere compilata durante l'Assemblea degli Associati o il Congresso dei Delegati e comprende:

  • le autocandidature espresse dagli Associati durante l'Assemblea degli Associati;
  • le autocandidature espresse dagli Associati Delegati durante il Congresso dei Delegati;
  • le autocandidature degli Associati non Delegati pervenute alla Segreteria almeno quindici (15) giorni prima della data del Congresso dei Delegati

Il numero massimo delle preferenze da esprimere sulla scheda deve essere pari ai 2/3 dei candidati da eleggere, con approssimazione per eccesso.

5. RACCOLTA E SPOGLIO DELLE SCHEDE

Due scrutatori designati dall'Assemblea degli Associati o dal Congresso dei Delegati tra i non candidati a cariche nazionali, prendono in consegna l'urna e procedono alla raccolta ed allo spoglio delle schede, sotto la direzione del Presidente dell'Assemblea degli Associati o del Congresso dei Delegati, e redigono un apposito verbale sui risultati delle votazioni.

6. CONTESTAZIONI NELLO SPOGLIO DELLE SCHEDE

Le eventuali contestazioni tra i due scrutatori nello spoglio delle schede vanno risolte dal Presidente dell'Assemblea degli Associati o del Congresso dei Delegati il cui parere è definitivo. Se uno degli scrutatori dissente dall'interpretazione data dal Presidente, può chiedere che sia verbalizzato il suo parere diverso.

7. NUMERO DEI CANDIDATI ELETTI

Il numero dei candidati eletti risulterà pari a undici (11) per il CDN, cinque (5) per il Collegio dei Sindaci e tre (3) per il Collegio dei Probiviri. In caso di parità, varrà l'anzianità associativa continuativa maggiore (anno, mese, giorno) come desumibile dal registro degli Associati e quindi l'anzianità anagrafica.

ARTICOLO 3

1. REGOLAMENTO DI SEZIONE

Le sezioni periferiche devono regolamentare il loro funzionamento attraverso la stesura di un regolamento di sezione redatto in accordo alle linee guida fornite dal CDN. Il regolamento di sezione deve espressamente prevedere che la sigla ANACNA, nonché i loghi, i disegni, ed ogni altra forma pubblicitaria che esprime l'immagine dell'associazione, già prodotti dall'ANACNA stessa, non possano essere utilizzati o riprodotti senza specifica autorizzazione del Il regolamento di sezione deve essere portato a conoscenza del CDN. La sezione periferica può eleggere un proprio rappresentante che dovrà coordinare le attività come specificato nell'articolo 26 dello Statuto.

2. ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DI SEZIONE

L'elezione del Rappresentante della sezione periferica avverrà contestualmente alla elezione del CDN, ovvero entro e non oltre i sessanta (60) giorni successivi. Il rappresentante di sezione deve svolgere le attività locali come indicato nell'articolo 26 dello Statuto.
L'incarico di rappresentante di sezione deve ritenersi incompatibile con:

  • cariche in organi e comitati direttivi/esecutivi di organizzazioni politiche e sindacali e/o;
  • mansioni di responsabile di funzione, equivalente o superiore presso enti fornitori dei servizi della navigazione aerea e/o aziende del settore.

Qualora non sia possibile eleggere un rappresentante di sezione periferica, la stessa può essere

validamente rappresentata da un altro rappresentante di sezione. In caso di necessità il CDN può nominare un rappresentante di sezione ad interim, scelto tra i membri del CDN o tra gli Associati Ordinari.

3. ATTRIBUZIONE DI COMPITI ALLE SEZIONI PERIFERICHE

Le sezioni periferiche possono essere delegate dal CDN per lo studio di problemi di carattere particolare o generale.
Le stesse, in ogni caso, hanno la facoltà di attivarsi autonomamente per la valutazione di problematiche operative ancorché non esclusivamente di carattere periferico.
E' fatto obbligo alle stesse, prima di relazionarsi con personalità, autorità o uffici esterni all'Associazione, di effettuare un coordinamento con il Segretario Generale che, motivando, può esigere di ritardare il confronto e chiedere che il CDN deliberi in merito.
In tale circostanza la sezione periferica deve attenersi alla deliberazione del CDN.

4. RICHIESTA E QUESITI

Ogni membro dell'Associazione può rivolgere specifici quesiti direttamente a qualunque carica sociale o Commissione dell'Associazione.
Per questioni di ordine organizzativo è preferibile inoltrare i quesiti attraverso i rappresentanti di sezioni periferiche.
Il mantenimento degli opportuni contatti con tutti gli enti interessati allo sviluppo del trasporto aereo nella provincia e/o regione può essere condotto solo dopo aver ricevuto una specifica autorizzazione dal CDN.

5. COSTITUZIONE UNITÀ LOCALI

È data ampia facoltà alle sezioni periferiche di costituire unità provinciali e/o regionali per trattare congiuntamente problematiche professionali d'interesse territoriale.
Il mantenimento degli opportuni contatti con tutti gli enti interessati allo sviluppo del trasporto aereo nella provincia e/o regione può essere condotto solo dopo aver ricevuto una specifica autorizzazione dal CDN.

ARTICOLO 4

1. LIBRO DELLE POLICY

Il CDN, nell'ambito delle proprie attività, ha la facoltà di deliberare le linee di indirizzo per l'Associazione che possano snellire l'attività futura definendo specifici ambiti. Tali delibere, approvate a maggioranza qualificata indicata in 8/11 (otto undicesimi), andranno raccolte nel cosiddetto "libro delle policy" e potranno essere modificate dal CDN con delibera a maggioranza qualificata indicata in 8/11 (otto undicesimi).
L'aggiornamento del libro delle policy è a cura del Vice Segretario.

2. ORGANIZZAZIONE DELLE COMMISSIONI

La nomina dei Direttori di Commissione viene effettuata dal CDN. Possono essere chiamati a ricoprire tale incarico tutti gli Associati Ordinari. I Direttori di Commissione durano in carica per l'intero mandato del CDN, a meno che il mandato non sia revocato dal CDN stesso. La carica di Direttore di Commissione deve ritenersi incompatibile con cariche ricoperte in organi e comitati direttivi/esecutivi di organizzazioni politiche e sindacali. Il ruolo di Direttore di Commissione è incompatibile con le cariche sociali.

3. COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DI COMMISSIONE

Il CDN, all'inizio di ogni mandato, concorda le linee guida, i compiti e le responsabilità di ogni Direttore di Commissione. Il Segretario Generale in collaborazione con il CDN individua le linee guida, i compiti e le responsabilità del Coordinatore.
Il CDN può assegnare ad una o più Commissioni previste, lo studio e l'elaborazione di particolari problemi tecnico-professionali non identificate inizialmente nelle attribuzioni previste al comma precedente. Il CDN su indicazione del Direttore di Commissione può nominare, fino a tre vice direttori per l'espletamento dei compiti assegnati.
Il Direttore di Commissione può strutturare inoltre la commissione nel modo ritenuto più funzionale per l'assolvimento dei compiti assegnati; a tal fine presenterà al CDN un organigramma esplicativo con funzioni e nominativi che dovrà essere approvato da quest'ultimo.
Il Direttore di Commissione indica al CDN colui che lo sostituirà in caso di temporanea assenza.
Il Direttore di Commissione può ricevere, ovvero richiedere al CDN, uno specifico mandato per la conduzione di attività di particolare rilevanza.

3.1. RISULTATO DEI LAVORI

Il Direttore di Commissione riferirà al Coordinatore i risultati dei lavori della Commissione.

3.2. APPROVAZIONE DEI LAVORI

Il CDN può approvare a maggioranza semplice i lavori svolti dalle Commissioni e farli propri.

4. COORDINAMENTO DELLE COMMISSIONI

Il coordinamento delle attività delle commissioni è svolto dal Coordinatore.
Il Coordinatore nell'espletamento delle sue funzioni opera in accordo a quanto stabilito dal Segretario Generale e dal CDN ed in particolare:

  • Riceve dai Direttori di Commissione ad inizio mandato il programma delle attività in corso e pianificate;
  • Riceve dai Direttori di Commissione aggiornamenti sui risultati dei lavori della commissione;
  • Riceve dai Direttori di Commissione aggiornamenti sulle nuove attività;
  • Assiste il Segretario Generale aggiornandolo sui lavori delle commissioni;
  • Sulla base dei programmi ricevuti e delle indicazioni fornite dal Segretario Generale, favorisce gli scambi tra le varie commissioni su materie di interesse trasversale;
  • Cura i documenti delle commissioni in fase di stesura favorendo il più possibile la standardizzazione della formattazione e della grafica;
  • Gestisce i feedback dei membri del CDN sui lavori presentati dalle commissioni;
  • In coordinamento con il Segretario Generale aggiorna il CDN ed i Direttori di Commissione sullo stato dei lavori ed eventuali scadenze inerenti le attività in programma;

ARTICOLO 5 - DISCIPLINA DELLE COLLABORAZIONI PROFESSIONALI E DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA

1. COLLABORAZIONI PROFESSIONALI

Laddove il CDN riconosca la necessità o l'urgenza di svolgere lavori specifici al di fuori delle attività assegnate alle Commissioni riconosciute, potrà attribuirne l'esecuzione a collaboratori qualificati.
All'Associato che accetterà la richiesta di collaborazione potrà essere corrisposto esclusivamente un rimborso spese a norma dell'articolo 28 dello Statuto secondo quanto deliberato dal CDN.

2. ATTIVITÀ DI CONSULENZA

Qualora autorizzati dal CDN, tutti gli Associati possono svolgere attività di consulenza tecnica- professionale, nell'ambito delle finalità, scopi ed attività previste all'articolo 5, in nome e per conto dell'Associazione.
Tale attività può essere interna, se rivolta ad altri Associati, oppure esterna se destinata a persone fisiche o giuridiche non appartenenti all'Associazione.
Il CDN ne definisce i termini, le modalità e motiva l'eventuale diniego.
Lo svolgimento di un'attività di consulenza senza la prevista autorizzazione costituisce motivo di deferimento al collegio dei Probiviri.
Le attività richieste dai soggetti indicati all'art. 5, punto 3) dello Statuto che operano con finalità commerciali, possono essere fornite a pagamento salvo i casi contrari di legge ed esclusivamente dopo l'autorizzazione da parte del CDN che ne definisce i termini e le modalità.

ARTICOLO 6 – RAPPORTI CON CHI SOSTIENE L'ASSOCIAZIONE

Il CDN, al fine di perseguire gli scopi sociali, può stabilire rapporti con persone fisiche o persone giuridiche, che per la loro attività di lavoro o di studio possono integrare le conoscenze dell'Associazione. In tale contesto va privilegiata qualsiasi forma di collaborazione di tutti coloro che, in stato di quiescenza, abbiano esplicato funzioni attinenti alla fornitura dei servizi del traffico aereo o che abbiano svolto attività direttamente connesse alla stessa.
Il CDN valuta singolarmente le modalità di gestione, anche economica, di tali rapporti.

ARTICOLO 7 – DELEGA DI RAPPRESENTANZA

1. DESIGNAZIONE DEL DIRETTORE DI DELEGAZIONE

Il CDN designa il soggetto che rappresenta l'Associazione presso Enti e Associazioni nazionali o internazionali in qualità di "Direttore di Delegazione".
Il Direttore di Delegazione agisce con le modalità e nell'ambito riconosciuto dal CDN attraverso uno specifico mandato.
Il Direttore di Delegazione opera in stretto coordinamento con il Segretario Generale e risponde direttamente del suo operato al CDN.
Il mandato conferito può valere per l'intera durata del CDN, se così da quest'ultimo è stabilito.
Il CDN può designare più Direttori di Delegazione contemporaneamente, in relazione alle attività associative da svolgere.

1.1. COMPITI DEL DIRETTORE DI DELEGAZIONE

Il "Direttore di Delegazione" esegue il mandato ricevuto dal CDN ed a questo relaziona periodicamente circa l'attività svolta.

2. DESIGNAZIONE DEL REFERENTE PER AMBITI DI INTERESSE

Nell'ambito delle varie commissioni i Direttori possono designare dei soggetti demandati a svolgere un ruolo di coordinamento delle attività relative a determinati ambiti di interesse.
Il Referente di un determinato ambito di interesse agisce con le modalità e nell'ambito assegnatogli dal Direttore della Commissione che lo ha incaricato attraverso uno specifico mandato, ed a lui risponde del proprio operato.
Il mandato conferito può valere per specifici periodi o attività.
I Direttori di Commissione possono designare più Referenti contemporaneamente, ognuno dei quali si occuperà di uno specifico ambito di interesse, in relazione alle attività da svolgere.

ARTICOLO 8 – ATTIVITÀ FINANZIARIE

1. FONDI ASSOCIATIVI

I fondi dell'Associazione devono essere depositati in un conto corrente, bancario o postale, intestato ad ANACNA a firma disgiunta di Presidente dell'Associazione e Tesoriere, ed in un altro conto corrente, bancario o postale, presso un altro intermediario finanziario, intestato ad ANACNA a firma disgiunta del Segretario Generale e del Tesoriere.

2. TITOLO ED ENTITÀ DELLE SPESE

Il titolo e l'entità delle spese che l'Associazione deve sostenere sono deliberati di volta in volta dal CDN, o dall'ESE su delega del CDN, che espone annualmente il fabbisogno di spesa all'Assemblea degli Associati.
L'importo di spesa di cui all'articolo 33 dello Statuto è da intendersi riferito a singola obbligazione o iniziativa complessivamente considerata.

3. RIMBORSI DELLE SPESE

Alle cariche sociali, ai membri del CDN ed agli Associati impegnati in attività autorizzate dal CDN sono assegnati rimborsi per le spese di rappresentanza e conduzione delle attività a norma dell'articolo 28 dello Statuto.
Il CDN, nel convocare l'Assemblea degli Associati o il Congresso dei Delegati, dovrà stabilire l'entità del rimborso spese previsto per i tutti coloro che sono titolati a partecipare.

4. PICCOLA CASSA

Il Segretario Generale dispone di una "piccola cassa", necessaria a sostenere le spese quotidiane di segreteria, il cui ammontare mensile è stabilito dal CDN.
Le Sezioni Periferiche possono disporre di una "piccola cassa" per le spese di segreteria e cancelleria, su richiesta motivata e secondo le modalità approvate dal CDN.

5. OPERAZIONI FINANZIARIE

Nessun Consigliere o Associato, singolarmente o congiuntamente, può compiere operazioni finanziarie in nome dell'Associazione, eccetto quelle persone designate a tale scopo dal CDN ed in coordinamento con il Tesoriere.

6. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO/RENDICONTO

Il Tesoriere è tenuto a presentare un dettagliato bilancio economico e patrimoniale nonché la situazione finale all'inizio di ogni anno finanziario ed ogni volta che ne è richiesto dalla maggioranza del CDN.
Il Tesoriere partecipa all'incontro convocato dal Presidente del Collegio dei Sindaci all'inizio di ogni anno, per ricevere l'autorizzazione a chiudere il bilancio consuntivo dell'anno passato e per approvare il bilancio preventivo per l'anno in corso.
Ogni anno, il Tesoriere chiede la pubblicazione del bilancio sul sito internet di ANACNA, nella sezione riservata agli Associati.
Gli Associati possono rivolgere quesiti ed ottenere chiarimenti in merito al bilancio pubblicato.

ARTICOLO 9 – MODIFICHE STATUTARIE E REGOLAMENTARI

1. ISTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

Il CDN delibera, a maggioranza qualificata indicata in 8/11 (otto undicesimi), la nomina di un gruppo di lavoro (GDL) che elabora le proposte di modifica dello Statuto e/o del Regolamento.
Possono far parte del GDL tutti gli Associati.
Il GDL è composto di cinque (5) membri di cui al massimo due (2) del CDN. Il GDL approva le modifiche a maggioranza qualificata indicata in quattro quinti (4/5) e le trasmette al CDN.
Per le attività di elaborazione, può avvalersi del supporto di specialisti in materia giuridica o tributaria, anche esterni, secondo quanto deliberato dal CDN.

2. PROCEDURE DI MODIFICA

Lo Statuto ed il Regolamento Interno seguono le medesime procedure di modifica.
Il CDN può approvare a maggioranza qualificata indicata in otto undicesimi (8/11) o respingere le singole proposte di modifica presentate dal GDL. Provvede alla pubblicazione sul sito internet associativo e le invia, entro sessanta (60) giorni dall'Assemblea degli Associati o dal Congresso dei Delegati, a tutti gli Associati Ordinari secondo le modalità seguenti:

  • attraverso i rappresentanti di sezione periferica che provvederanno a inoltrarle ai propri appartenenti;
  • mediante i sistemi telematici di comunicazione personale.

Il CDN riceve, entro trenta (30) giorni dall'inizio dell'Assemblea degli Associati o del Congresso

dei Delegati, le eventuali proposte o suggerimenti alle modifiche inviate dai Rappresentanti di Sezione o, singolarmente, dagli Associati.
Dopo aver valutato le proposte e/o suggerimenti ricevuti, se ritenuti validi, provvede ad inserirli nella proposta di modifica da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati o del Congresso dei Delegati.
In tal caso pronta comunicazione è data agli Associati attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet.
Quando approvato, il nuovo Statuto o il Regolamento Interno è trasmesso a tutti gli Associati entro trenta (30) giorni dalla conclusione dell'Assemblea degli Associati o del Congresso dei Delegati.
Agli Associati che dissentano dalle modificazioni adottate, è consentito il diritto di recesso immediato dall'Associazione, da notificare per lettera raccomandata a.r. entro trenta (30) giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

ARTICOLO 10 – CONTESTAZIONE DEL REGOLAMENTO

In caso di contestazione, l'interpretazione di questo Regolamento Interno è demandata alla maggioranza del CDN.

ARTICOLO 11 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Le modifiche al Regolamento entrano in vigore il giorno d’insediamento del primo Consiglio Direttivo Nazionale successivo alla sua approvazione.

ARTICOLO 12 – APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento Interno è stato approvato dall'Assemblea Generale tenutasi a Roma il giorno 21 maggio 1983 e comprendente le modifiche e le aggiunte approvate dal Congresso dei Delegati tenutosi a Roma il 6 giugno 1987, dal Congresso dei Delegati tenutosi ad Abano Terme il 15 febbraio 1992, dal Congresso dei Delegati tenutosi a Roma il 7 aprile 2006, dal Congresso dei Delegati tenutosi a Roma il 1 Dicembre 2011, dal Congresso dei Delegati tenutosi a Milano il 6 aprile 2016 e dal Congresso Straordinario dei Delegati tenutosi in via telematica il 30 Giugno 2021.

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